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 Scheda di Trasporto


Sulla Gazzetta Ufficiale numero 153 del 04 luglio 2009 è riportato il Decreto 30 giugno 2009 del Ministero dei Trasporti che istituisce la Scheda di Trasporto.

Il documento dovrà essere emesso a cura del Committente e dovrà accompagnare la merce. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o, in alternativa, copia del contratto di trasporto; in assenza di documentazione, è previsto il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa. La sanzione per i committenti che non compilano o forniscono al vettore una Scheda incompleta o non-veritiera è molto pesante: da 600 a 1.800 euro. La sanzione prevista a carico del vettore è da 40 a 120 euro.

I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto sono:

  • il vettore, cioè l’impresa che esegue materialmente il trasporto

  • il committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore

  • il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico

  • il proprietario della merce (se conosciuto)

  • la merce trasportata (tipologia, quantità, peso)

  • i luoghi di carico e di scarico

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la Partita Iva e, per il vettore, anche il numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificare il motivo.

Esenzione per il collettame – Il trasporto a collettame è stato esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. Peraltro il decreto definisce in modo parziale il collettame. E’ infatti stabilito che l’esonero vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti”.

Documenti equipollenti – Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 non è necessario emettere la Scheda di Trasporto perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti (vedasi negli allegati estratto delle norme citate).

Accertamento della corresponsabilità – Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n.286/2005 la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.

Riportiamo l'estratto d'esempio della Scheda di trasporto.

Riportiamo la norma di riferimento.

Entro breve saranno pubblicate le istruzioni operative per l'integrazione manuale dei documenti di trasporto (CDT) con le nuove informazioni della scheda di trasporto

 

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